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Aprire un agenzia di viaggio

Recentemente mi ha contattato un affezionato lettore di Idee per lavorare che mi chiedeva maggiori informazioni su agenzie di viaggio e tour operator.

Beh, da questa risposta è nato un vero e proprio articolo per chiunque sia interessato ad intraprendere questo business.

La legge quadro per il turismo definisce le agenzie di viaggio come:

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti.

Da ciò, si evince che le agenzie di viaggio compiono ed esercitano:
  • attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni
  • intermediazione nei predetti servizi

Il pacchetto di viaggi "tutto compreso" consiste nell'organizzazione e nella "trasformazione" dei singoli servizi prodotti da imprese locali (trasporti, alloggi, escursioni, vitto...) in un unico prodotto finito, il pacchetto di viaggio appunto.

Il pacchetto di viaggio deve essere compreso, come minimo, da due elementi: il trasporto e l'alloggio. Il tutto deve essere superiore al almeno 24 ore, deve comprendere almeno una notte ed il prezzo deve essere forfettario (minore se il consumatore acquista i servizi singolarmente).

Le imprese che si occupano dell'organizzazione e della produzione dei pacchetti di viaggi vengono dette tour operator; mentre le agenzie di viaggio al dettaglio hanno il compito di vendere al consumatore finale tali pacchetti, in cambio di una commissione.

L’attività delle agenzie di viaggio presuppone un mandato, secondo quanto previsto dall’articolo 1703 del codice civile: "il mandato è un contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altro".

Il funzionamento delle agenzie di viaggio è regolato nei suoi aspetti generali, dall’articolo 9 della Legge Quadro che prevede:
  • l’obbligo dell’autorizzazione regionale per esercitare l’attività sia di mandatario con rappresentanza (dettagliante), sia di mandatario senza rappresentanza (Tour Operator), sia entrambe le attività;
  • l’obbligo di avvalersi della collaborazione esclusiva di un direttore tecnico, vale a dire una persona autorizzata dalla regione a dirigere la gestione tecnica dell’agenzia;
  • l’obbligo di versare una cauzione a garanzia degli impegni presi con i clienti e fornitori.

A seconda dell'attività esercitata, alle agenzie di viaggio vengono rilasciate due tipi di licenza:
  • licenza A per produzione di servizi (tour operator);
  • licenza B per intermediazione nella vendita dei servizi (dettaglianti).
Che svolge entrambe le attività è in possesso della licenza A+B

Le leggi regionali che regolamentano la concessione delle licenze, variano da regione a regione, ma in generale si effettuano controlli e autorizzazioni su:
  • la distribuzione e collaborazione territoriale dei dettaglianti;
  • i locali in cui le agenzie intendono operare e la loro organizzazione;
  • la presenza di un direttore tecnico, in possesso di regolare patentino regionale, ottenuto dopo il superamento dei prescritti esami regionali, iscritto in uno specifico albo regionale; il direttore tecnico ha il compito di operare esclusivamente in una sola agenzia di viaggio;
  • nome dell’agenzia, che non dovrà avere omonimi sul territorio nazionale;
  • possesso da parte dell’agenzia del nullaosta di Pubblica Sicurezza;
  • versamento della cauzione prevista dalla Regione a garanzia dei clienti; la cauzione può essere sostituita da una "fideiussione bancaria.
  • pagamento delle tasse di concessione regionale;
  • la stipulazione di polizze assicurative a integrazione della cauzione regionale;

Se desideri avere maggiori informazioni per l'apertura di un'agenzia di viaggio nella tua città ti consiglio di informati agli uffici delle tua regione oppure alla federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo, oppure potresti valuta l'idea di aprire un'agenzia in franchising.

Buon lavoro

Costi di "errore di stampa"

Quanto può costare un banale errore di stampa alla tua attività?

Questa riflessione che ti propongo oggi, non è "campata in aria" così per caso ma nasce da un caso pratico che ho vissuto io sulla mia pelle.

Qualche giorno fa, vengo contattato in azienda da un cliente che mi comunica che il numero di telefono presente sulle pagine bianche online era errato... mi comunica che ha letteralmente sudato 8 camice per contattarci.

La sua chiamata mi prende un Po impreparato... li per lì non so cosa rispondergli, ma in poco tempo, "abilmente", sposto la discussione su altri argomenti: il prodotto che interessava al mio cliente!! ;)

Non appena chiudo la telefonata, corro immediatamente sul sito delle pagine bianche online a controllare è con mio sommo stupore constato che il cliente aveva ragione, il numero di telefono dell'azienda in cui lavoro era scritto in modo errato!!

Informo immediatamente il boss e subito dopo contatto un responsabile di pagine bianche online per informarlo dell'errore e sollecito immediatamente una pronta correzione.

Come diceva un grande personaggio della TV italiana, la domanda sorge spontanea: Quanti potenziali clienti ho perso per via di questo errore?

Un cliente è riuscito a contattarci, ma quanti hanno provato a mettersi in contatto con noi e non riuscendoci si sono rivolti alla concorrenza? 10? 100? 1000? E se il cliente non mi avrebbe informato dell'errore?

Purtroppo non ci è dato saperlo, ma sta di fatto che il danno è stato grande, e non solo economicamente parlando, infatti l'azienda ha subito anche un danno di immagine e di professionalità.

Naturalmente la colpa non può non essere che nostra che non abbiamo controllato a dovere (ci siamo presi una bella ramanzina dal boss!!).

Immediatamente dopo la ramanzina, tutto lo staff è stato impegnato per alcune ore a controllare che tutti i recapiti e i dati dell'azienda scritti su carta intestata, biglietti da visita, pagine gialle, pagine bianche, elenchi telefonici, siti internet, brochure informative, cartelloni pubblicitari fossero tutti esatti.

E tu cosa stai facendo lì impalato? Corri a controllare... non si sa mai

Conservare le scritture contabili

Come e per quanto tempo devo conservare le scritture e i documenti contabili obbligatori?
Questo può essere un problema pratico non indifferente, in particolar modo per gli uffici amministrativi. Basta una fattura non trovata, un registro in disordine o con diverse cancellature, per far saltare i conti e beccarsi qualche multa durante un controllo.

Cerchiamo di far luce su questo problema pratico.

Tenuta delle scritture e dei documenti cantabili.
L'articolo 2219 del codice civile sancisce che le scritture contabili devono essere tenute in modo chiaro e ordinato, in particolare:

  • senza spazi in bianco;
  • senza interlinee;
  • senza trasporti in margine;
  • senza cancellature e, se è necessaria, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Inoltre, visto il progresso tecnologico ed informatico, la legislatura ha stabilito che l'imprenditore può conservare le scritture anche su supporti magnetici purché:
  • si tratti di scritture relative all’anno di imposta in corso;
  • sia effettuata la stampa a richiesta e in presenza dei verificatori.

Le scritture su supporto magnetico devono essere aggiornate ogni 60 giorni.

Conservazione delle scritture contabili
L'articolo 2220 del codice civile stabilisce che le scritture contabili devono essere conservate per almeno 10 anni dall'ultima registrazione. Inoltre, anche gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse vanno conservati in modo ordinato e "per affare" per almeno 10 anni.

Il luogo di conservazione di tali documenti deve essere comunicato nella dichiarazione di inizio attività da presentare all’Ufficio Iva (e nelle successive dichiarazioni di variazione dei dati).

Tutte le operazioni contabili vanno registrate in rigoroso ordine cronologico.